Si ricorda che il divieto di fumo nei luoghi pubblici è esteso alle istituzioni scolastiche e comprende anche tutte le aree esterne di pertinenza delle scuole.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative (art. 51 Legge 3/2003, art. 4 D.L. 104/2013, e ss.mm.ii.):
• È VIETATO FUMARE e UTILIZZARE le sigarette elettroniche o all’interno dei locali di tutti gli edifici scolastici (palestre comprese);
e in tutte le aree all'aperto di pertinenza della scuola (giardini, cortili e zone recintate);
Il divieto interessa tutto il personale scolastico, gli alunni e si estende ai genitori e a tutti gli eventuali visitatori che si trovino nelle aree di cui sopra.
Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, chiunque violi tale divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da € 27,5 a € 275,00.
La sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.
Si ricorda che i DIPENDENTI DELLA SCUOLA, in aggiunta alla sanzione amministrativa, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Elisabetta Morselli
Anno scolastico: 2022/2023 |
Responsabile e titolare del procedimento: Dirigente Scolastico |
Incaricato/a del procedimento: Dirigente Scolastico |
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